La chiusura progressiva dei traffici economici ha colpito fin da principio il settore turistico e culturale, con l'annullamento degli eventi pubblici e fieristici, la sospensione delle manifestazioni, la serrata di cinema e teatri. A questo iniziale quadro, sono sopraggiunte in seguito le limitazioni alla libertà personale di spostamento e circolazione, con un ulteriore duro colpo agli affari di albergatori, tour operator, società aeree, gestori dei trasporti.
Dall'altra parte, i cittadini si sono trovati ad aver speso denaro per l'acquisto di biglietti, titoli di viaggio, pacchetti turistici, soggiorni, senza aver più la possibilità di usufruirne, e ciò senza colpa.
Per definire i diritti di questi soggetti, il Governo è intervenuto emanando regole specifiche, in un primo momento limitate alle “zone rosse”, con il D. L. n. 9/2020, e successivamente estese a tutto il territorio nazionale, con il Decreto Cura Italia n. 18/2020.
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione
Prima con l'art. 28 D. L. n. 9/2020, poi con l'art. 88 D. L. n. 18/2020, il Governo sancisce a chiari lettere che l'emergenza epidemiologica costituisce condizione di sopravvenuta impossibilità della prestazione, non imputabile al debitore, dei
seguenti rapporti giuridici:
- contratti di trasporto (aereo – ferroviario – marittimo);
- contratti di pacchetti turistici;
- contratti di soggiorno;
- titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura, cinematografici e teatrali, per musei e luoghi di cultura.
Cosa significa?
Normalmente, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla parte ha l'effetto di estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., e di risolvere, e quindi sciogliere, il contratto fin dalle origini ex art. 1463 c.c., con l'obbligo per le parti di restituire tutto quanto ricevuto dalla controparte.
In forza delle regole generali, quindi, le parti dei contratti citati dovrebbero restituire quanto ricevuto a titolo di pagamento.
In altri termini, dovrebbe procedersi al rimborso integrale del prezzo.
Per evitare però di aggravare ulteriormente la situazione economica degli operatori economici del settore, è stata prevista una disciplina diversa, in deroga a quella tradizionale.
Quale diritto al rimborso
In primo luogo, occorre precisare che non tutti i contratti sopra citati divengono impossibili, ma solamente quelli che devono essere
eseguitineilimiti temporali e spaziali dell'emergenza epidemiologica.
Quindi, per semplificare:
- contratti di trasporto, soggiorno, viaggi, biglietti, che dovrebbero essere eseguiti nel territorio nazionale, nel periodo in cui sono in vigore le misure di contenimento del contagio;
- contratti di viaggio acquistati in Italia e aventi come destinazione gli Stati esteri in cui è impedito o vietato lo sbarco o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica.
In questi casi, i soggetti che vogliono ottenere un rimborso devono seguire la procedura prevista.
1) per contratti inerenti a TRASPORTO aereo, marittimo o ferroviario e per i TITOLI DI ACCESSO a spettacoli di varia natura o eventi occorre:
- presentare entro 30 giorni istanza di rimborso al vettore;
- all'istanza deve allegarsi la copia del titolo contrattuale (ovvero una copia dei biglietti, delle ricevute di pagamento);
- i 30 giorni decorrono dal sorgere dell'impossibilità.
Il vettore, entro 15 giorni dalla comunicazione – e il venditore del biglietto entro 30 giorni – può:
- procedere al RIMBORSO del prezzo pagato;
- emettere un VOUCHER di pari importo da utilizzare entro un anno.
2) per i contratti di SOGGIORNO e acquisto di PACCHETTI TURISTICI il soggetto può esercitare il
diritto di recesso previsto dall'art. 41 D. Lgs. n. 79/2011.
In questo caso, il Tour Operator, per il tramite dell'agenzia di viaggio, può:
- offrire un PACCHETTO SOSTITUTIVO di qualità equivalente o superiore;
- procedere al RIMBORSO del prezzo;
- emettere un VOUCHER da utilizzare entro un anno, di importo pari al rimborso.
Il rimborso dei biglietti aerei
Come visto, il trasporto aereo rientra a pieno titolo nei contratti per i quali il Decreto Cura Italia dispone l'impossibilità sopravvenuta della prestazione con effetti risolutivi, con diritto al rimborso o a voucher sostitutivi di pari valore economico.
Occorre tuttavia precisare che la materia dei diritti ai rimborsi dei biglietti aerei è disciplinata, per il suo carattere inevitabilmente internazionale, dal Regolamento Europeo CE n. 261/2004, che subordina il rimborso ai soli casi di ritardi prolungati – cancellazione dei voli – negato imbarco.
Cosa succede quindi se
il volo non è stato cancellato ma non si può partire a causa delle misure di contenimento del contagio oppure si desidera annullarlo in ogni caso alla luce della situazione generale?
La Commissione dell'Unione Europea ha chiarito, con linee guida adottate il 18 marzo, che la legislazione europea non prevede, come diritto del passeggero e obbligo della compagnia aerea, il rimborso dei prezzi pagati, fuori dai casi di cancellazione del volo.
In altre parole, le regole italiane non possono essere fatte valere anche per le compagnie estere straniere e non possono contrastare con il diritto dell'UE.
Il rimborso dei biglietti aerei è quindi dovuto
solamente in seguito alla
cancellazionedel volo.
Si fa comunque presente che moltissime compagnie, per affrontare la crisi emergente, predispongono spontaneamente alternative favorevoli ai clienti passeggeri, che muovono dalla concessione di
cambigratuiti o dall'emissione di
vouchersostitutivi di pari valore, da usare entro un anno.
Il tutto ovviamente non automaticamente, ma previa istanza del singolo.
In conclusione, anche se la normativa europea non prevede espressamente un diritto al rimborso fuori dai casi di cancellazione, un principio generale di buona fede sta conducendo molti gestori del servizio di trasporto a riconoscere, se non un rimborso in denaro del prezzo pagato, almeno la possibilità di usufruire del titolo di viaggio in un momento migliore.
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