La Corte di Cassazione con sentenza n. 3405/2016 ha sancito la responsabilità della banca che effettua il pagamento di un assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dal diretto beneficiario. Suddetta responsabilità prescinde dall’elemento soggettivo della colpa in sede di identificazione del portatore dell’assegno. Nel caso di specie colui che aveva incassato il titolo di credito, su cui era stata apposta firma falsa, si era avvalso di un documento d’identità e una tessera di codice fiscale falsi. La Suprema Corte ha pertanto confermato l’orientamento maggioritario della giurisprudenza che vi intravede, in questi termini, una responsabilità oggettiva in capo all’istituto di credito; resta fermo che per la banca l’effetto liberatorio si realizza solo allorquando il legittimo beneficiario acquista tangibilmente la disponibilità giuridica dell’importo pecuniario indicato nell’assegno. L’art 43, secondo comma, del r.d. n 1736/1933 (Legge Assegni) in materia di pagamento dell’assegno non trasferibile, deroga sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito ex art 1992 c.c., sia al disposto sulle obbligazioni di cui all'art. 1189 c.c., che stabilisce la liberazione del debitore di buona fede in favore del creditore apparente.