Mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629/2015 ha composto il conflitto sussistente nella giurisprudenza di merito, concernente gli effetti della mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. La Suprema Corte ha statuito che, qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga rinviato per consentire alle parti di introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, il relativo onere grava sulla sola parte opponente. Conseguentemente, l’effetto dell’omessa introduzione di detto tentativo è costituito dall’improcedibilità del solo giudizio di opposizione e dal consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo opposto, il quale diventa quindi definitivo.

17/02/2016