L'ECCESSIVA ONEROSITÀ DELLA PRESTAZIONE AI TEMPI DEL COVID-19: UNA POSSIBILE SOLUZIONE?

In condizioni di normalità, i contratti hanno forza di legge tra le parti e devono essere rispettati, se necessario anche contro la volontà della parte inadempiente, con l'esecuzione forzata.
Questo vale anche nel periodo di emergenza che l'epidemia da Covid-19 ha scatenato?
Esiste un modo per liberarsi da quei contratti che ora sono diventati eccessivamente gravosi e difficili da rispettare, soprattutto con il blocco economico imposto dalle misure di contenimento?
Proviamo a capire se, quando e come l'eccessiva onerosità della prestazione può rappresentare un rimedio per chiudere o modificare i contratti già stipulati.

L'art. 1467 del codice civile prevede espressamente che il contratto si risolve – i.e. si scioglie dal principio, come se non fosse mai stato sottoscritto – quando “la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili”.
Al comma 3 dell'articolo si specifica poi che “Ia parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione diviene quindi un rimedio che permette di risolvere il contratto oppure di ottenerne una modifica secondo equità, a vantaggio alla parte che subisce l'onerosità sopraggiunta.
Per comprendere se e quando è corretto invocare il rimedio, occorre passare in rassegna i requisiti imposti dalla legge.

1. L'eccessiva onerosità
Il contratto diventa eccessivamente oneroso quando subisce uno squilibrio rispetto alle condizioni e situazioni originarie della stipulazione: ciò segna una profonda sproporzione tra le prestazioni.
Questo squilibrio colpisce una sola della parti contrattuali, che si trova così, per rispettare il contratto, a dover eseguire prestazioni molto più gravose di prima, che richiedono cioè un sacrificio maggiore rispetto a quello preventivato in origine e non bilanciato da quanto lo stesso riceverà dall'altra parte.

La legge impone espressamente che si tratti di una modifica, di una sproporzione oltrel'alea normale del contratto” e “sopravvenuta”.
La sproporzione deve quindi andare oltre le variazioni normali e prevedibili, date ad esempio dall'andamento del mercato, e oltre il rischio intrinseco e normale proprio di ogni contratto.
Deve poi essere sopravvenuta, ovvero giungere nel momento in cui il contratto va eseguito.
Questo implica che non costituiscono onerosità eccessive sopravvenute quei cambiamenti già prevedibili al momento della stipulazione (esempio: faccio un preliminare per acquistare tra 3 mesi una merce oggi molto rara e acconsento a un prezzo alto, anche se so che, grazie ad accordi internazionali, tra poco arriveranno  ingenti quantità di quella merce e il prezzo inevitabilmente calerà tra tre mesi. Non potrò sciogliermi dal contratto invocando il prezzo eccessivo, perchè potevo prevedere che di lì a tre mesi sarebbe stato eccessivo).
L'eccessiva onerosità si fonda quindi su criteririgorosamenteoggettivi ed esclude valutazioni e situazioni personali.

2. Eventi straordinari e imprevedibili
L'eccessiva onerosità deve essere causata da fattori straordinari e imprevedibili al momento della stipulazione.
Il carattere della straordinarietà si valuta in senso quantitativo e oggettivo, avendo a riferimento la frequenza dell'evento, le sue dimensioni, la sua intensità.
Il carattere dell'imprevedibilità è invece riferito al soggetto, che non deve essersi rappresentato come possibile l'evento.

3. Contratti a prestazioni corrispettive a esecuzione continuata, periodica o differita
Il rimedio dell'eccessiva onerosità sopravvenuta si applica solamente ai contratti che prevedono obbligazioni in capo a entrambe le parti e che si eseguono nel tempo, in forma continuata, periodica o differita, con conseguente esclusione dei contratti che si eseguono all'istante.
Facciamo qualche esempio per chiarire.
Il contratto di locazione prevede obbligazioni per entrambe le parti ed è a esecuzione continuata (ovvero la sua esecuzione continua senza interruzioni per un arco di tempo medio lungo).
Il contratto di somministrazione di cibo e bevande impone a entrambe le parti prestazioni che devono essere eseguite periodicamente (a cadenze periodiche prestabilite).
Il contratto preliminare impone obblighi a entrambe le parti ma la sua esecuzione, ovvero la stipulazione del contratto definitivo, è differita a un momento successivo.

4. La domanda di risoluzione e la riduzione ad equità
La parte che subisce l'eccessiva onerostà sopravvenuta e si trova a subire la sproporzione tra la sua prestazione e quella che riceve dall'altro, può domandare al giudice di risolvere il contratto.
Il rimedio quindi non opera automaticamente, ma occorre un'azione giudiziale avanti al Tribunale, per ottenere una sentenza che riconosca l'avvenuto scioglimento del contratto.
Per evitare che il contratto si sciolga, l'altra parte può offrire una riduzione ad equità, la quale si sostanzia in un'offertadimodifica delle condizioni del contratto, tale da riportare l'equilibrio originario tra le prestazioni o almeno eliminare l'eccessività del sacrificio (onerosità) richiesto alla parte.

Considerazioni conclusive
In base a quanto esposto sopra, l'attuale situazione epidemiologica sembra poter ricoprire tutti i requisiti richiesti dalla legge per invocare il rimedio.
In realtà, possono figurarsi degli ostacoli cui fare attenzione prima di richiamarsi all'eccessiva onerosità sopravvenuta per sciogliere il contratto o prima di offrire una riduzione a chi la richieda:
  1. non è sufficiente una mera difficoltà di pagamento.
Il prezzo che si deve pagare deve diventare “eccessivo” non per valutazioni personali, ma per valutazionioggettive. Deve quindi trattarsi di un improvviso e inaspettato cambiamento dei prezzi generali o gravi viariazioni del prezzo della moneta.
Esempio: € 1.000 di canone di affitto non diventano eccessivamente onerosi perchè ho difficoltà a pagare, ma perchè i prezzi generali sono talmente scesi che quello stesso affitto ha ora il valore di € 100 e non più 1.000;
  1. lo scioglimento non opera automaticamente, per cui l'altra parte potrebbe continuare a esigere il pagamento. Servirebbe quindi un'azionegiudiziale avanti al Tribunale per ottenere una sentenza di risoluzione;
  2. la riduzione a equità non è obbligatoria, ma è un'offerta facoltativa e come tale potrebbe benissimo non esserci;
  3. in alcuni casi potrebbe non essere conveniente una risoluzione del contratto, ovvero uno scioglimento: in questi casi allora è preferibile trattare una rinegoziazione del contratto.
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07/04/2020