Con la sentenza n. 13222/2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che, quando la vittima di un illecito aquiliano ha percepito un indennizzo da parte dell’INAIL, per calcolare il c.d. “danno biologico differenziale” è necessario: (a) determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile; (b) sottrarre dall’importo sub (a) non il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico.