BLOCCO DELLE ATTIVITÀ: LE CONSEGNE A DOMICILIO DEI BENI NON ESSENZIALI

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell'11 marzo 2020 disponeva, su tutto il territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
Si chiudevano quindi i servizi di ristorazione, i centri estetitici e i saloni di bellezza (c.d. “servizi alla persona”), i centri commerciali, i mercati e in generale tutti i negozi di vendita al dettaglio.

Nonostante ciò, nell'Allegato 1 del decreto (rimasto invariato anche con le successive modifiche), veniva chiaramente stabilito che rientrano nelle attività autorizzate:
  • il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
  • il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
  • il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono.

Questa regola quindi autorizzaanche i negozi e le attività commerciali chiuse a continuare la vendita al dettaglio di prodotti non strettatamente essenziali e prima necessità, non alimentari e non sanitari, mediante consegna a domicilio, con il divieto di vendere in negozio.
La conferma viene condivisa dalle principali associazioni di categoria, quali Confesercenti e Confcommercio.

Si rammenta, però, che i venditori devono rispettare tutte le misure di sicurezza e igienico-sanitarie imposte dall'emergenza epidemiologica e, in particolare:
  1. indossare i dispositivi di protezione individuale obbligatori, in base alle ordinanze regionali;
  2. evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali inferiori a un metro di distanza.

Infine, si fa presente che, anche per superare senza problemi i controlli delle Autorità, i beni oggetto di vendita e trasportati al domicilio del cliente dovranno essere accompagnati da idonea ricevuta fiscale o documento di trasporto, secondo la normativa vigente (in assenza potrebbero essere irrogate sanzioni amministrative).

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08/04/2020